Art. 3.
(Corsi di aggiornamento e abilitazione).

      1. I centralinisti telefonici privi della vista in servizio presso datori di lavoro pubblici o privati, su domanda, possono partecipare ai corsi di aggiornamento organizzati ai sensi del presente articolo, al fine di conseguire l'abilitazione di centralinista telefonico e operatore della comunicazione.

 

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      2. I corsi di aggiornamento sono svolti durante l'orario di lavoro e sono organizzati dallo stesso datore di lavoro, ovvero da più datori di lavoro associati, nonché da enti od organizzazioni autorizzati ai sensi di legge.
      3. Gli oneri relativi all'organizzazione dei corsi di aggiornamento e alle relative strutture e apparecchiature sono posti a carico delle regioni; gli oneri relativi alla partecipazione dei lavoratori ai corsi sono posti a carico dei datori di lavoro pubblici o privati.
      4. Alla fine del corso di aggiornamento i partecipanti, per conseguire l'abilitazione di centralinista telefonico e operatore della comunicazione, devono sostenere un esame che ha luogo ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2.